IVA
Comunicazione annuale - Presentazione telematica
Scade il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente (art. 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n° 322). Nella comunicazione sono indicati:
- l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A.,
- l'ammontare delle operazioni intracomunitarie,
- l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili,
- l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana,
- l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.
La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.
Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti:
- che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, 633, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie;
- esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8, D.P.R. n. 322/1998;
- di cui all'art. 88, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonchè le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale ad Euro 25.822,84
Modalità Operative
Il modello di comunicazione è stato approvato con Provv. Ag. Entrate 8 novembre 2002 e deve essere trasmesso per via telematica.
Torna al Menu dello Scadenzario
LAVORO E PREVIDENZA
INPS - Modello DM10/2 via telematica - invio della denuncia contributiva relativa al periodo di paga scaduto il mese precedente
La generalità dei datori di lavoro autorizzati sono tenuti all'invio telematico del modello DM 10/2 all'INPS. La denuncia è relativa ai contributi dovuti per i lavoratori dipendenti relativa al periodo di paga scaduto il mese precedente.
Torna al Menu dello Scadenzario
REGISTRO
Contratti di locazione ed affitto di beni immobili
Imposta di registro relativa a:
- cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, con effetto dal giorno primo del mese corrente;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani per le annualità successive alla prima con inizio dal giorno primo del mese corrente.
I contratti verbali di locazione di beni immobili devono essere registrati entro trenta giorni dalla data dell'atto, con versamento allo sportello.
Modalità Operative Versamento presso:
- lo sportello del Concessionario,
- le agenzie postali;
- gli istituti bancari
mediante utilizzo del Mod. F23
Torna al Menu dello Scadenzario
VIDIMAZIONI
Tasse sulle concessioni governative - Numerazione e bollatura libri societari - società di capitale - Tassa annuale
Termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di registri e libri tenuti da esercenti imprese, soggetti I.V.A. La tassa annuale è dovuta per le società di capitali a prescindere dal numero dei libri e relative pagine come segue:
Euro 309,87 se il capitale o fondo di dotazione non supera, all’1/1 l’importo di Euro 516.456,90;
Euro 516,46 se il capitale o fondo di dotazione supera all’1/1 l’importo di Euro 516.456,90
Modalità Operative
Versamento
Versamento on line - Il versamento mediante procedure telematiche delle imposte può essere effettuato:
- direttamente mediante il servizio "F24 online" del sito web dell'Agenzia delle entrate
- per il tramite di un intermediario abilitato che aderisce alla convenzione "F24 Cumulativo on line" (vedasi il Prov. Ag. entrate 16 febbraio 2006) per il versamento in nome e per conto del contribuente
- mediante sistema home-banking (sito web della propria banca o di Poste Italiane S.p.A.)
Codice 7085
Torna al Menu dello Scadenzario
IVA
Dichiarazione di intento-invio on line
Invio on line all'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni di intento ricevute nel mese precedente da fornitori abituali. Obbligo introdotto dal comma 381 della Finanziaria 2005 che ha aggiunto all'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto legge 746/83 (legge 17/84) il seguente periodo: "il cedente o il prestatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta"
IVA
Contribuenti mensili - Liquidazione e versamento mese precedente
Scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese precedente.
I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità ed effettuano la relativa opzione, possono liquidare l'imposta sulla base delle annotazioni per il secondo mese precedente.
Sono obbligati alla liquidazione mensile i contribuenti:
a - con un volume di affari realizzato nell'esercizio precedente superiore ad Euro 309.874,14:
- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi;
- esercenti arti e professioni;
b - con un volume di affari realizzato nell'esercizio precedente superiore ad Euro 516.456,90:
- imprese aventi per oggetto altre attività.
c - contribuenti con volume di affari inferiore che non hanno esercitato l'opzione per il regime trimestrale.
Modalità Operative
Versamento on line
- Il versamento mediante procedure telematiche delle imposte può essere effettuato:
- direttamente mediante il servizio "F24 online" del sito web dell'Agenzia delle entrate
- per il tramite di un intermediario abilitato che aderisce alla convenzione "F24 Cumulativo on line" (vedasi il Prov. Ag. entrate 16 febbraio 2006) per il versamento in nome e per conto del contribuente
- mediante sistema home-banking (sito web della propria banca o di Poste Italiane S.p.A.)
Codici:
6001 - Gennaio
6002 - Febbraio
6003 - Marzo
6004 - Aprile
6005 - Maggio
6006 - Giugno
6007 - Luglio
6008 - Agosto
6009 - Settembre
6010 - Ottobre
6011 - Novembre
6012 - Dicembre
IVA
Versamento imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale
Scade il termine per l’effettuazione del versamento del conguaglio dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali di cui all’art. 33 del D.P.R. 633/1972 devono tener conto dell’acconto di imposta versato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base a tale dichiarazione, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza del 16 marzo.
Modalità Operative Versamento on line
Il versamento mediante procedure telematiche delle imposte può essere effettuato:
- direttamente mediante il servizio F24 online del sito web dell'Agenzia delle Entrate,
- per il tramite di un intermediario abilitato, che aderisce alla convenzione F24 Cumulativo On Line (vedasi il Provv. Ag. Entrate 16 febbraio 2006) per il versamento in nome e per conto del contribuente;
- mediante sistema home-banking (sito web della propria banca o di Poste Italiane S.p.A.)
Torna al Menu dello Scadenzario
IMPOSTE DIRETTE
Ritenute del mese precedente
Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
1 - redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative;
2 - redditi di lavoro autonomo;
3 - redditi derivanti dall'utilizzazione dei marchi ed opere dell'ingegno e partecipazione in associazioni in partecipazioni;
4 - provvigioni;
5 - riscatti di polizze assicurative sulla vita durante il quinquennio e di durata minima;
6 - compensi per la perdita dell'avviamento commerciale e su contributi degli enti pubblici e imprese;
7 - proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente;
8 - indennità di esproprio di occupazione;
9 - rendite corrisposte ai lavoratori assicurati dall'AVS Svizzera;
10 - obbligazioni e titoli similari;
11 - interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi;
12 - redditi di capitale diversi dai dividendi e da quelli indicati in precedenza;
13 - proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
14 - plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere;
15 - proventi indicati nelle cambiali;
16 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
17 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
18 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive;
19 - altre vincite e premi.
Modalità Operative Versamento
Versamento on line - Il versamento mediante procedure telematiche delle imposte può essere effettuato:
- direttamente mediante il servizio "F24 online" del sito web dell'Agenzia delle entrate
- per il tramite di un intermediario abilitato che aderisce alla convenzione "F24 Cumulativo on line" (vedasi il Prov. Ag. entrate 16 febbraio 2006) per il versamento in nome e per conto del contribuente
- mediante sistema home-banking (sito web della propria banca o di Poste Italiane S.p.A.)
LAVORO E PREVIDENZA
Contributi INPS - Lavoratori dipendenti e assimilati
1 - Termine per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente e per i contributi dovuti sui compensi erogati nel mese precedente ai collaboratori coordinati e continuativi (INPS);
2 - Termine per il versamento da parte delle aziende industriali dei contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti nel mese precedente (Ex INPDAI);
3 - Termine per il versamento delle aziende industriali dei contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti iscritti al PREVINDAI nel trimestre precedente esclusi i nuovi iscritti dal 28/4/1994;
4 - Termine per il versamento da parte delle aziende del settore dello spettacolo (ENPALS) del primo e secondo gruppo dei contributi dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Modalità Operative
INPS: Mediante il modello F24
PREVINDAI: Mediante bonifico
ENPALS: Mediante modello F24
LAVORO E PREVIDENZA
Contributi ENPALS - Lavoro dipendente
1 - Termine per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente e per i contributi dovuti sui compensi erogati nel mese precedente ai collaboratori coordinati e continuativi (INPS);
2 - Termine per il versamento da parte delle aziende industriali dei contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti nel mese precedente (Ex INPDAI);
3 - Termine per il versamento delle aziende industriali dei contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti iscritti al PREVINDAI nel trimestre precedente esclusi i nuovi iscritti dal 28/4/1994;
4 - Termine per il versamento da parte delle aziende del settore dello spettacolo (ENPALS) del primo e secondo gruppo dei contributi dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Modalità Operative
INPS: Mediante il modello F24
PREVINDAI: Mediante bonifico
ENPALS: Mediante modello F24
LAVORO E PREVIDENZA
Denuncia su supporto magnetico delle retribuzioni e dei salari - INAIL
Da parte dei datori di lavoro con lavoratori dipendenti ed assimilati (collaborazioni coordinate e continuative) soggetti all’assicurazione infortuni.
1 – dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente
2 – autoliquidazione del premio: pagamento del premio anticipato per l’anno in corso sulla base delle retribuzioni presunte – pagamento a saldo del premio dell'anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive.
Modalità Operative
Denunzia retribuzioni mediante Mod. 10/SM con supporto magnetico o via internet.
Pagamento mediante modello unificato di pagamento (F24)
Versamento on line - Il versamento mediante procedure telematiche delle imposte può essere effettuato:
- direttamente mediante il servizio "F24 online" del sito web dell'Agenzia delle entrate
- per il tramite di un intermediario abilitato che aderisce alla convenzione "F24 Cumulativo on line" (vedasi il Prov. Ag. entrate 16 febbraio 2006) per il versamento in nome e per conto del contribuente
- mediante sistema home-banking (sito web della propria banca o di Poste Italiane S.p.A.)
Torna al Menu dello Scadenzario
IVA
I.V.A. CEE - Elenchi mensili operazioni mese precedente
Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni ed acquisti intracomunitari relativi al mese precedente.
Sono tenuti alla presentazione degli elenchi:
Mensilmente
- delle cessioni se quelle realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo superiore ad Euro 200.000;
- da acquisti se quelli realizzati nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo superiore ad Euro 150.000.
Trimestralmente
- delle cessioni se quelle realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo compreso tra Euro 40.000 e Euro 200.000;
- per gli acquisti non è più prevista la periodicità trimestrale della denuncia.
Annualmente
- delle cessioni se quelle realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo inferiore ad Euro 40.000;
- degli acquisti se quelli realizzati nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo inferiore ad Euro 150.000.
Modalità Operative Presentazione
Gli elenchi devono essere presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale in cui ha sede il soggetto obbligato utilizzando i seguenti modelli:
- INTRA 1, INTRA 1bis, INTRA 1ter per le cessioni;
- INTRA 2, INTRA 2bis, INTRA 2ter per gli acquisti.
La presentazione può essere effettuata anche mediante raccomandata o mediante supporti magnetici nonchè in via telematica
AMBIENTE E RIFIUTI
CONAI - Denuncia mensile
Scade il termine per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi per la liquidazione e per la trasmissione al CONAI della dichiarazione mensile relativa al contributo ambientale. Il contributo è dovuto sulla base delle fatture emesse nel mese precedente, ovvero dei documenti ricevuti in qualità di importatore distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro). Gli importi risultanti dalla liquidazione che verrà effettuata dal CONAI devono essere versati entro 90 giorni.
Già a decorrere dal primo gennaio 2000 il Consiglio di Amministrazione del CONAI ha previsto le seguenti classi di dichiarazioni:
- A - Esenzione, per contributo ambientale annuo fino ad Euro 25,82 per singolo materiale, Euro 51,65 in caso di import forfetizzato;
- B - Annuale, per contributo ambientale annuo fino ad Euro 309,87 per singolo materiale, e per importazioni forfettizzate;
- C - Trimestrale, per contributo ambientale annuo superiore ad Euro 30.987,41 per singolo materiale, e per importazioni forfetizzate;
- D - Mensile, per contributo ambientale annuo superiore ad Euro 30.987,41 per singolo materiale, e per importazioni forfetizzate.
Si evidenzia che la classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare e segnalata attraverso l'auto dichiarazione (modello 6.8) entro il 20 gennaio.
Le nuove dichiarazioni trimestrali ed annuali non vanno intese come un obbligo, ma come un'opzione offerta alle imprese per semplificare le procedure. L'impresa ha sempre facoltà di inviare le dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata: la classe annuale può dichiarare anche trimestralmente o mensilmente; la classe trimestrale può dichiarare anche mensilmente.
LAVORO E PREVIDENZA
ENPALS - Denuncia contributiva mensile
Per i lavoratori dello spettacolo, le aziende sono tenute a presentare la denuncia contributiva mensile (mod.031/R per lo spettacolo o mod. 031/R-SP per gli sportivi) alla sede compartimentale dell'Ente o alla sezione distaccata competente. Deve essere allegata l'attestazione di versamento.
LAVORO E PREVIDENZA
INPS - Modello DM10/2 via telematica - invio della denuncia contributiva relativa al periodo di paga scaduto il mese precedente
La generalità dei datori di lavoro autorizzati sono tenuti all'invio telematico del modello DM 10/2 all'INPS. La denuncia è relativa ai contributi dovuti per i lavoratori dipendenti relativa al periodo di paga scaduto il mese precedente.
Torna al Menu dello Scadenzario
REGISTRO
Contratti di locazione ed affitto di beni immobili
Imposta di registro relativa a:
- cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, con effetto dal giorno primo del mese corrente;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani per le annualità successive alla prima con inizio dal giorno primo del mese corrente.
I contratti verbali di locazione di beni immobili devono essere registrati entro trenta giorni dalla data dell'atto, con versamento allo sportello.
Modalità Operative Versamento presso:
- lo sportello del Concessionario,
- le agenzie postali;
- gli istituti bancari
mediante utilizzo del Mod. F23
Torna al Menu dello Scadenzario
LAVORO E PREVIDENZA
ENASARCO - Contributi FIRR
Versamento dei contributi, da parte delle aziende commerciali, industriali ed artigianali, al Fondo indennità per risoluzione del rapporto di agenti e rappresentanti calcolati sulle provvigioni dell'anno precedente
Modalità Operative Versamento
Mediante conto corrente postale n. 26671002 intestato a ENASARCO
Versamenti FIRR – Via A. Uso di Mare, 31 – 00154 Roma
Torna al Menu dello Scadenzario