Annotazione cumulativa scontrini e ricevute

Scadenze: 16 GENNAIO

Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 6, comma 4, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, come sostituito dall'art. 15, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

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Dichiarazione di intento-invio on line

Scadenze: 16 GENNAIO - 16 FEBBRAIO - 16 MARZO

Invio on line all'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni di intento ricevute nel mese precedente da fornitori abituali. Obbligo introdotto dal comma 381 della Finanziaria 2005 che ha aggiunto all'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto legge 746/83 (legge 17/84) il seguente periodo: "il cedente o il prestatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta"

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Contribuenti mensili - Liquidazione e versamento mese precedente

Scadenze: 16 GENNAIO - 16 FEBBRAIO - 16 MARZO

Scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese precedente.
I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità ed effettuano la relativa opzione, possono liquidare l'imposta sulla base delle annotazioni per il secondo mese precedente.
Sono obbligati alla liquidazione mensile i contribuenti:

a - con un volume di affari realizzato nell'esercizio precedente superiore ad Euro 309.874,14:
- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi;
- esercenti arti e professioni;
b - con un volume di affari realizzato nell'esercizio precedente superiore ad Euro 516.456,90:
-       imprese aventi per oggetto altre attività.
c - contribuenti con volume di affari inferiore che non hanno esercitato l'opzione per il regime trimestrale.

Modalità Operative
Versamento on line - Il versamento mediante procedure telematiche delle imposte può essere effettuato:
- direttamente mediante il servizio "F24 online" del sito web dell'Agenzia delle entrate
- per il tramite di un intermediario abilitato che aderisce alla convenzione "F24 Cumulativo on line" (vedasi il Prov. Ag. entrate 16 febbraio 2006) per il versamento in nome e per conto del contribuente
- mediante sistema home-banking (sito web della propria banca o di Poste Italiane S.p.A.)
Codici:
6001 - Gennaio
6002 - Febbraio
6003 - Marzo
6004 - Aprile
6005 - Maggio
6006 - Giugno
6007 - Luglio
6008 - Agosto
6009 - Settembre
6010 - Ottobre
6011 - Novembre
6012 - Dicembre

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I.V.A. CEE - Elenchi mensili operazioni mese precedente

Scadenze: 20 GENNAIO - 20 FEBBRAIO - 20 MARZO

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni ed acquisti intracomunitari relativi al mese precedente.
Sono tenuti alla presentazione degli elenchi:
Mensilmente
-    delle cessioni se quelle realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo superiore ad Euro 200.000;
-    da acquisti se quelli realizzati nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo superiore ad Euro 150.000.
Trimestralmente
-    delle cessioni se quelle realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo compreso tra Euro 40.000 e Euro 200.000;
-    per gli acquisti non è più prevista la periodicità trimestrale della denuncia.
Annualmente
-    delle cessioni se quelle realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo inferiore ad Euro 40.000;
-    degli acquisti se quelli realizzati nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo inferiore ad Euro 150.000.

Modalità Operative Presentazione
Gli elenchi devono essere presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale in cui ha sede il soggetto obbligato utilizzando i seguenti modelli:
-  INTRA 1, INTRA 1bis, INTRA 1ter per le cessioni;
-  INTRA 2, INTRA 2bis, INTRA 2ter per gli acquisti.
La presentazione può essere effettuata anche mediante raccomandata o mediante supporti magnetici nonchè in via telematica

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I.V.A. CEE - Elenchi annuali operazioni anno precedente

Scadenze: 2 FEBBRAIO

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni ed acquisti intracomunitari relativi al mese precedente.
Sono tenuti alla presentazione degli elenchi:
Mensilmente
-    delle cessioni se quelle realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo superiore ad Euro 200.000;
-    da acquisti se quelli realizzati nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo superiore ad Euro 150.000.
Trimestralmente
-    delle cessioni se quelle realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo compreso tra Euro 40.000 e Euro 200.000;
-    per gli acquisti non è più prevista la periodicità trimestrale della denuncia.
Annualmente
-    delle cessioni se quelle realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo inferiore ad Euro 40.000;
-    degli acquisti se quelli realizzati nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo inferiore ad Euro 150.000.

Modalità Operative Presentazione
Gli elenchi devono essere presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale in cui ha sede il soggetto obbligato utilizzando i seguenti modelli:
-  INTRA 1, INTRA 1bis, INTRA 1ter per le cessioni;
-  INTRA 2, INTRA 2bis, INTRA 2ter per gli acquisti.
La presentazione può essere effettuata anche mediante raccomandata o mediante supporti magnetici nonchè in via telematica

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I.V.A. CEE - Elenchi trimestrali operazioni trimestre precedente

Scadenze: 2 FEBBRAIO

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni ed acquisti intracomunitari relativi al mese precedente.
Sono tenuti alla presentazione degli elenchi:
Mensilmente
-    delle cessioni se quelle realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo superiore ad Euro 200.000;
-    da acquisti se quelli realizzati nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo superiore ad Euro 150.000.
Trimestralmente
-    delle cessioni se quelle realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo compreso tra Euro 40.000 e Euro 200.000;
-    per gli acquisti non è più prevista la periodicità trimestrale della denuncia.
Annualmente
-    delle cessioni se quelle realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo inferiore ad Euro 40.000;
-    degli acquisti se quelli realizzati nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività, siano di ammontare complessivo inferiore ad Euro 150.000.

Modalità Operative Presentazione
Gli elenchi devono essere presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale in cui ha sede il soggetto obbligato utilizzando i seguenti modelli:
-  INTRA 1, INTRA 1bis, INTRA 1ter per le cessioni;
-  INTRA 2, INTRA 2bis, INTRA 2ter per gli acquisti.
La presentazione può essere effettuata anche mediante raccomandata o mediante supporti magnetici nonchè in via telematica

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Trimestrale - Contribuenti speciali

Scadenze: 16 FEBBRAIO

Per i contribuenti trimestrali indicata nell’art. 74 quarto comma, D.P.R. 633/1972:
-  esercenti impianti di distribuzione di carburante per autotrazione;
-  autotrasporti di cose per conto terzi iscritti ad apposito albo;
-  enti ed imprese che prestano servizi al pubblico appositamente autorizzati.
Scade il termine per il versamento dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione trimestrale.
Tali versamenti trimestrali non sono soggetti alla maggiorazione degli interessi dell’1%

Modalità Operative Versamento
Versamento on line - Il versamento mediante procedure telematiche delle imposte può essere effettuato:
- direttamente mediante il servizio "F24 online" del sito web dell'Agenzia delle entrate
- per il tramite di un intermediario abilitato che aderisce alla convenzione "F24 Cumulativo on line" (vedasi il Prov. Ag. entrate 16 febbraio 2006) per il versamento in nome e per conto del contribuente
- mediante sistema home-banking (sito web della propria banca o di Poste Italiane S.p.A.)

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Comunicazione annuale - Presentazione telematica

Scadenze: 2 MARZO

Scade il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente (art. 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n° 322). Nella comunicazione sono indicati:
- l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A.,
- l'ammontare delle operazioni intracomunitarie,
- l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili,
- l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana,
- l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.
La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.
Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti:
- che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, 633, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie;
- esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8, D.P.R. n. 322/1998;
- di cui all'art. 88, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonchè le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale ad Euro 25.822,84

Modalità Operative
Il modello di comunicazione è stato approvato con Provv. Ag. Entrate 8 novembre 2002 e deve essere trasmesso per via telematica.

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Versamento imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale

Scadenze: 16 MARZO

Scade il termine per l’effettuazione del versamento del conguaglio dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali di cui all’art. 33 del D.P.R. 633/1972 devono tener conto dell’acconto di imposta versato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base a tale dichiarazione, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza del 16 marzo.

Modalità Operative Versamento on line
Il versamento mediante procedure telematiche delle imposte  può essere effettuato:
- direttamente mediante il servizio F24 online del sito web dell'Agenzia delle Entrate,
-  per il tramite di un intermediario abilitato, che aderisce alla convenzione F24 Cumulativo On Line (vedasi il Provv. Ag. Entrate 16 febbraio 2006) per il versamento in nome e per conto del contribuente;
- mediante sistema home-banking (sito web della propria banca o di Poste Italiane S.p.A.)

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